• a)La Comunita' si impegna, nell'applicazione delle sue salvaguardie alle materie grezze e alle materie fissili speciali in tutte le attivita' nucleari pacifiche nei territori degli Stati, a cooperare con l'Agenzia, ai sensi del presente Accordo, al fine di accertare che dette materie grezze e materie fissili speciali non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari.
  • b)Nell'accertare che non vi e' stata distrazione di materie nucleari dagli impieghi pacifici ad armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, l'Agenzia applichera' le sue salvaguardie, ai sensi del presente Accordo, in modo tale da metterla in condizione di verificare i risultati del sistema di salvaguardie della Comunita'. La verifica dell'Agenzia comprendera', fra l'altro, misure e osservazioni indipendenti eseguite dall'Agenzia in conformita' delle procedure specificate nel presente Accordo. Nella sua verifica, l'Agenzia terra' debito conto dell'efficacia del sistema di salvaguardia della Comunita' conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art3 · fonte su Normattiva