• a)Quando materie contenenti uranio o torio che non hanno raggiunto la fase del ciclo di combustibile nucleare descritta al paragrafo c) saranno esportate direttamente o indirettamente nel territorio di uno Stato non dotato di armi nucleari che non sia parte del presente Accordo, la Comunita' informera' l'Agenzia della loro quantita', composizione e destinazione, a meno che esse siano esportate per scopi specificamente non nucleari.
  • b)Quando materie contenenti uranio o torio che non hanno raggiunto la fase del ciclo di combustibile nucleare descritta al paragrafo c) saranno importate nei territori degli Stati, la Comunita' informera' l'Agenzia della quantita' e composizione di dette materie, a meno che esse siano importate per scopi specificamente non nucleari.
  • c)Quando materie nucleari di composizione e purezza adatte alla fabbricazione di combustibile o all'arricchimento isotopico lasceranno l'impianto o la fase di trattamento nella quale sono state prodotte, oppure quando tali materie nucleari, o qualsiasi altra materia nucleare prodotta in una fase ulteriore del ciclo di combustibile nucleare, saranno importate nei territori degli Stati, le materie nucleari saranno assoggettate alle altre procedure di salvaguardia specificate nel presente Accordo.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art34 · fonte su Normattiva