• a)Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari, alle condizioni specificate nell'articolo 11. Qualora le condizioni di detto articolo non fossero soddisfatte, ma la Comunita' ritenesse che il ricupero dai residui delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo non fosse per il momento materialmente eseguibile o opportuno, l'Agenzia e la Comunita' si consulteranno in merito agli idonei provvedimenti di salvaguardia da adottarsi.
  • b)Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari, alle condizioni specificate nell'articolo 13, sempreche' l'Agenzia e la Comunita' convengano che il ricupero di tali materie nucleari e' praticamente impossibile.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art35 · fonte su Normattiva