• a)La Comunita' notifichera' all'Agenzia qualsiasi previsto trasferimento dai territori degli Stati di materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo se la spedizione supera un chilogrammo effettivo oppure, per impianti che normalmente trasferiscono quantita' significative nel territorio di uno stesso Stato con spedizioni che non superano un chilogrammo effettivo ciascuna, qualora cio' sia specificato negli Accordi Sussidiari.
  • b)Tale notifica sara' inviata all'Agenzia dopo la conclusione del contratto relativo al trasferimento, nei termini specificati negli Accordi Sussidiari.
  • c)L'Agenzia e la Comunita' potranno concordare procedure diverse per la notifica preventiva.
  • d)La notifica specifichera':
  • i)l'identificazione e, se possibile, la quantita' prevista e la composizione delle materie nucleari oggetto del trasferimento, e l'area di bilancio materia dalla quale esse provengono;
  • ii)lo Stato al quale le materie nucleari sono destinate;
  • iii)le date e i luoghi nei quali le materie nucleari saranno approntate per la spedizione;
  • iv)le date approssimative dell'invio e dell'arrivo delle materie nucleari;
  • v)il punto del trasferimento nel quale incombera' allo Stato destinatario la responsabilita' delle materie nucleari agli effetti del presente Accordo, e la data probabile alla quale tale punto sara' raggiunto.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art92 · fonte su Normattiva