[1]ACCORDO tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione Russa sulla cooperazione nel campo della difesa

[2]Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Federazione Russa, denominati in seguito "le Parti", esprimendo la loro aspirazione a sviluppare relazioni basate su reciproco rispetto e fiducia, segnalando la necessita' di una cooperazione a lungo termine reciprocamente profittevole nel campo della difesa, tendendo a sviluppare contatti e ad approfondire la comprensione reciproca tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Federazione Russa, in aderenza a quanto stabilito dal Trattato di Amicizia e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa del 14 ottobre 1994;

[3]si sono accordati su quanto segue:

[5]Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio di reciprocita' e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici internazionali, della legislazione della Repubblica Italiana e della legislazione della Federazione Russa.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;398~accordo-art1 · fonte su Normattiva