[1]ACCORDO tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa

[2]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa denominati di seguito "le Parti":

[3]- in aderenza a quanto stabilito dal "Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa", firmato a Mosca il 14 ottobre 1994;

[4]- confermando la foro fedelta' agli scopi e ai principi dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

[5]- mirando al consolidamento delle capacita' difensive dei due Paesi;

[6]- favorendo il reciproco interesse di cooperazione delle Parti nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa, si sono accordati su quanto segue:

[8]Le Parti contribuiscono alla cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa nel seguenti settori:

[9]- ricerca scientifica, sperimentazione e progettazione;

[10]- produzione, modernizzazione e mantenimento degli armamenti e dei mezzi militari e prestazione di servizi nei campi in cui le Parti saranno d'accordo;

[11]- approvvigionamento di armamenti e materiali militari elaborati nel quadro di progetti e produzioni congiunti o anche su ordinazione di una delle Parti;

[12]- sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione industriale, nel quadro della produzione degli armamenti e di materiali militari, tra le Societa' e tra queste e gli Organi Governativi dei due Paesi.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;397~accordo-art1 · fonte su Normattiva