[1]Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti saranno svolte a turno a Mosca e a Roma entro il 15 luglio (una volta ogni due anni), allo scopo di elaborare e concordare il Programma biennale dei contatti militari tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Federazione Russa.

[2]Nel Programma dei contatti militari sono rispecchiate le attivita', le forme, il periodo e i luoghi del loro svolgimento ed altro.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;398~accordo-art2 · fonte su Normattiva