Art. 9 (Convenzione)
1. I due Governi s'impegnano ad adottare i provvedimenti atti a mantenere il buon regime idraulico del torrente Breggia prendendo, ove si dovessero verificare dissesti, le misure atte a rimediarvi. 2. Nell'ambito del proprio territorio ogni Governo provvedera' a prendere le misure necessarie per impedire che il buon regime idraulico del torrente Breggia sia ostacolato e compromesso e che la riva appartenente all'altro Stato ne risulti danneggiata a seguito di costruzione e di modificazione di opere artificiali come strade, ponti, edifici, lavori idraulici, ecc.
Testo vigente dal 12 giugno 1976
