Art. 10 (Convenzione)
[1]La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Essa entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.
[2]FATTO a Berna il 23 giugno 1972 in due esemplari originali in lingua italiana.
[3]Per la Repubblica italiana Per la Confederazione Svizzera A. FIGAROLO DI GROPELLO P. GRABER
Testo vigente dal 12 giugno 1976
