[1]CONVENZIONE

[2]TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE UNA RETTIFICA DEL CONFINE LUNGO IL TORRENTE BREGGIA

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO considerata la necessita' di rettificare ii tracciato della frontiera lungo il torrente Breggia, in dipendenza della sistemazione idraulica di detto torrente, hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari

[4]Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Eccellenza Adalberto Figarolo di Oropello, Ambasciatore d'Italia in Svizzera

[5]Il Consiglio Federale Svizzero, il Signor Pierre Graber, Consigliere federale, Capo del Dipartimento politico federale;

[6]i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[8]A parziale modifica della convenzione tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera deL 24 luglio 1941 per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Ran Do ed il M. Dolent, come pure della convenzione tra la Repubblica italiana, e la Confederazione Svizzera del 5 aprile 1951 concernente la rettifica di confine lungo la Raggia Molinara, il tracciato della frontiera italo-svizzera lungo il torrente Breggia, nel tratto compreso tra i termini 65 D e 65 F 1, e' rettificato, mediante uno scambio di superfici tra i due Stati di mq. 1.285, conformemente al piano allegato a scala 1:1.000 che fa parte integrante della presente convenzione. Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entita' che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;399~convenzione-art1 · fonte su Normattiva