• 1)La presenta Convenzione sara' sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione.
  • 2)A tal fine delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell'Unione, tra i delegati dei Paesi stessi.
  • 3)Con riserva delle disposizioni dell'articolo 18 applicabili alla modificazione degli articoli 22 a 26, qualsiasi revisione del presente Atto, incluso l'Annesso, esige l'unanimita' dei voti espressi.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399~art27 · fonte su Normattiva