1. La presente Convenzione sara' sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione. 2. A tal fine, delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell'Unione, tra i delegati dei Paesi stessi. 3. Riservate le disposizioni dell'articolo 26 applicabili alla modificazione degli articoli 22 a 26, qualsiasi revisione della presente Convenzione, incluso il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, esige l'unanimita' dei voti espressi.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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