Art. 3 (Trattato)
O b i e t t i v i Allo scopo di contribuire allo sviluppo delle due economie e dei rispettivi livelli di vita, le Parti adotteranno le misure necessarie per consolidare le relazioni bilaterali soprattutto in materia finanziaria, di promozione dell'interscambio economico, di investimenti e di trasferimento di tecnologie.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
