Art. 4 (Trattato)
Cooperazione finanziaria 1. Al fine di favorire lo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi, la Parte italiana esaminera' la possibilita' di attivare appropriati strumenti e meccanismi finanziari che agevolino la realizzazione di progetti ritenuti prioritari da entrambe le Parti. 2. La Parte italiana prestera' particolare attenzione alle possibilita' di cofinanziare quei progetti che beneficino di risorse di organismi finanziari internazionali o di Paesi terzi.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
