Art. 7 (Trattato)
Imprese miste Al fine di ampliare i flussi bilaterali di investimento, entrambe le Parti promuoveranno la costituzione in Colombia di imprese miste, auspicando una maggiore partecipazione di capitale ed apporto tecnologico italiani in relazione ai programmi di ristrutturazione produttiva ed industriale di tale Paese.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
