Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009. 551 parole tolte, 20 parole aggiunte in 25 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1556, contenente norme modificative ed aggiuntive alle vigenti disposizioni sulla pignorabilita', la sequestrabilita' e la cessione degli stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con le seguenti modificazioni:
tolto: All'art. 1 e' sostituito il seguente:
tolto: L'art. 1 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e' modificate come appresso:
tolto: «Salvo le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, ne' pignorati, ne' sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennita', i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennita' che tengono luogo di pensione ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le Provincie, i Comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dello Stato o dell'amministrazione pubblica locale, e le aziende di pubblici servizi di trasporto corrispondono ai loro funzionari, impiegati, salariati, pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essa dipendenti».
tolto: Nell'art. 4, primo comma, alle parole: «diritto ad un assegno di quiescenza o di invalidita' o ad un qualsiasi trattamento assicurativo», sono sostituite le seguenti: «diritto a conseguire un assegno di quiescenza o di invalidita' o un qualsiasi trattamento assicurativo».
tolto: All'art. 13 e' sostituito il seguente:
tolto: «Nelle condizioni indicate all'art. seguente, gli impiegati e salariati delle amministrazioni, di cui al precedente art. 1, diverse dalle amministrazioni dello Stato, possono fare cessione di una quota dello stipendio o mercede, in misura non superiore al quinto dell'ammontare netto di tale emolumento e per il periodo di cinque o di dieci anni».
tolto: Nell'art. 14, primo comma, alle parole: «avere diritto ad un assegno di quiescenza o di invalidita' o ad un trattamento assicurativo», sono sostituite le seguenti: «avere diritto a conseguire un assegno di quiescenza o di invalidita' o un trattamento assicurativo».
tolto: Nell'art. 15, alle parole: «gli impiegati e salariati degli enti indicati al precedente articolo 13», sono sostituite le seguenti: «gli impiegati e salariati delle Amministrazioni di cui al precedente art. 1, diverse dalle Amministrazioni dello Stato».
tolto: Nell'art. 17, primo comma, alle parole: «l'Ente od Istituto», sono sostituite le seguenti: «l'Ente od Azienda».
tolto: Nello stesso art. 17, secondo comma, alle parole: «per gli impiegati e salariati degli Enti di cui al precedente articolo 13», sono sostituite le seguenti: «per gli impiegati e salariati nelle Amministrazioni, di cui al precedente articolo 1, diverse dalle Amministrazioni dello Stato», ed alle parole: «e del penultimo», e' sostituita la dizione: «e dal penultimo».
tolto: All'art. 19 e' sostituito il seguente:
tolto: «Fino a quando sara' emanato il testo unico di cui all'articolo 21, continua a partecipare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato il personale di altre amministrazioni che attualmente vi e' ammesso».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi'. 5 gennaio 1939-XVII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Solmi - Di Revel - Lantini
tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-01-05;4~art1 · fonte del testo