Ciascun Membro dovra' adottare misure adeguate al fine di:

  • a)controllare e applicare le leggi e i regolamenti nazionali in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro;
  • b)garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonche' a meccanismi e procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro che siano sicuri, equi ed efficaci, quali:
  • i)procedimenti di denuncia e di indagine, nonche', se appropriato, meccanismi di risoluzione delle controversie nei luoghi di lavoro;
  • ii)meccanismi di risoluzione delle controversie esterni ai luoghi di lavoro;
  • iii)tribunali o altre giurisdizioni;
  • iv)protezione contro la vittimizzazione o le ritorsioni nei confronti di querelanti, vittime, testimoni e informatori;
  • v)misure di sostegno legale, sociale, medico e amministrativo a favore dei querelanti e delle vittime;
  • c)proteggere la vita privata dei soggetti coinvolti e la riservatezza, nella misura massima possibile e a seconda dei casi, e garantire che le esigenze di protezione della vita privata e della riservatezza non vengano utilizzate impropriamente, evitandone qualsivoglia utilizzo inopportuno;
  • d)introdurre sanzioni, se del caso, nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro;
  • e)stabilire che le vittime di violenza e molestie di genere nel mondo del lavoro possano avere accesso effettivo a meccanismi di risoluzione delle controversie e di denuncia, a meccanismi di supporto, a servizi e a meccanismi di ricorso e risarcimento che tengano in considerazione la prospettiva di genere e che siano sicuri ed efficaci;
  • f)riconoscere gli effetti della violenza domestica e, nella misura in cui cio' sia ragionevolmente fattibile, attenuarne l'impatto nel mondo del lavoro;
  • g)garantire ai lavoratori il diritto di abbandonare una situazione lavorativa laddove abbiano giustificati motivi di ritenere che questa possa costituire un pericolo serio e imminente alla vita, alla salute o alla sicurezza in ragione di violenza e molestie, senza per questo essere oggetto di ritorsioni o di qualsivoglia altra indebita conseguenza, oltre al dovere di informarne la direzione;
  • h)garantire che gli ispettorati del lavoro e le altre autorita' competenti, a seconda dei casi, siano abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, in particolare ordinando l'adozione di misure immediatamente esecutive o l'interruzione dell'attivita' lavorativa nei casi di pericolo imminente per la vita, la salute o la sicurezza, fatti salvi i diritti di ricorso alle autorita' giudiziarie o amministrative ai sensi di legge.

Testo vigente dal 26 gennaio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-01-15;4~convenzione-190-art10 · fonte su Normattiva