In consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro e' tenuto ad adoperarsi al fine di garantire che:

  • a)la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto delle politiche nazionali pertinenti, come quelle in materia di salute e sicurezza, parita' e non discriminazione sul lavoro, nonche' quelle in materia di migrazione;
  • b)siano messi a disposizione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, come pure delle autorita' competenti, misure di orientamento, risorse, formazione o altri strumenti, in formati accessibili a seconda dei casi, sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere;
  • c)vengano attuate iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione.

Testo vigente dal 26 gennaio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-01-15;4~convenzione-190-art11 · fonte su Normattiva