La presente Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:
- a)nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;
- b)in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;
- c)durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attivita' sociali correlate con il lavoro;
- d)a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- e)all'interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro;
- f)durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.
Testo vigente dal 26 gennaio 2021
