La presente Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:

  • a)nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;
  • b)in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;
  • c)durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attivita' sociali correlate con il lavoro;
  • d)a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  • e)all'interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro;
  • f)durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

Testo vigente dal 26 gennaio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-01-15;4~convenzione-190-art3 · fonte su Normattiva