1. I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i benefici delle disposizioni della presente Convenzione che saranno state loro applicate. 2. Essi cessano per il futuro di beneficiare della Convenzione e saranno soggetti soltanto alla legislazione dello Stato di cui hanno conservato la cittadinanza.
Testo vigente dal 12 giugno 1976
