1. I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i benefici previsti nelle disposizioni della presente Convenzione che siano state applicate nei loro confronti. 2. Essi cessano per il futuro di beneficiare della Convenzione e saranno soggetti soltanto alla legislazione dello Stato di cui hanno conservato la cittadinanza.
Testo vigente dal 6 maggio 1977
