1. Il periodo preso in considerazione per determinare la residenza abituale ha inizio dal primo gennaio dell'anno in cui il doppio cittadino compie il 18° anno di eta', o dal giorno dell'acquisto della seconda cittadinanza se tale acquisto si verifica dopo l'eta' di 18 anni. Il periodo stesso termina alla data di incorporazione della frazione di classe alla quale egli appartiene sia in ragione della sua eta', sia per aver acquistato la seconda cittadinanza dopo l'eta' di 18 anni. 2. La facolta' di opzione prevista nel primo paragrafo dell'articolo 2 della presente Convenzione va esercitata esclusivamente durante il periodo indicato nel primo paragrafo del presente articolo. 3. La presentazione delle domande di rinvio dell'incorporazione non pregiudica la facolta' di esercizio di tale scelta.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401~art3 · fonte su Normattiva