1. Il doppio cittadino che, conformemente alle norme enunciate nei precedenti articoli, avra' soddisfatto gli obblighi del servizio militare ai quali e' sottoposto dalla legislazione di una delle Parti, sara' considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Parte. 2. Il doppio cittadino che ha acquistato la seconda cittadinanza dopo aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti della Parte di cui gia' possedeva la cittadinanza sara' considerato come aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti dell'altra Parte.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401~art4 · fonte su Normattiva