1. Colui che non abbia esercitato l'opzione per compiere il servizio militare in una o nell'altra delle Alte Parti contraenti prima di venire arruolato, avra' l'obbligo di prestare il servizio militare in quella delle Alte Parti in cui ha la sua residenza abituale. 2. Il periodo per determinare la residenza abituale comincia il 1° gennaio dell'anno in cui il doppio cittadino compie il 18° anno di eta' e termina alla data dell'arruolamento. Se acquista la seconda cittadinanza dopo aver compiuto i 18 anni, ma prima della data dell'arruolamento, servira' di base l'anno anteriore all'acquisto della seconda cittadinanza.

Testo vigente dal 6 maggio 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168~art4 · fonte su Normattiva