1. Colui che non abbia esercitato l'opzione per compiere il servizio militare in una o nell'altra delle Alte Parti contraenti prima di venire arruolato, avra' l'obbligo di prestare il servizio militare in quella delle Alte Parti in cui ha la sua residenza abituale. 2. Il periodo per determinare la residenza abituale comincia il 1° gennaio dell'anno in cui il doppio cittadino compie il 18° anno di eta' e termina alla data dell'arruolamento. Se acquista la seconda cittadinanza dopo aver compiuto i 18 anni, ma prima della data dell'arruolamento, servira' di base l'anno anteriore all'acquisto della seconda cittadinanza.
Testo vigente dal 6 maggio 1977
