Articolo VII Incidenza sugli scambi e sulla produzione agricola e realizzazione delle operazioni di aiuto alimentare 1. I membri si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di aiuto alimentare oggetto della presente convenzione in modo da evitare qualsiasi interferenza con le normali strutture della produzione e degli scambi internazionali. 2. I membri devono garantire in particolare:

  • a)che la fornitura di aiuti alimentari internazionali non sia collegata, direttamente o indirettamente, ad esportazioni commerciali di prodotti agricoli verso paesi beneficiari;
  • b)che le operazioni di aiuto alimentare internazionali, compresi gli aiuti alimentari bilaterali forniti in denaro, vengano realizzate in maniera conforme ai principi e alle direttive della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze e agli obblighi dei membri della FAO in materia di consultazioni compreso, ove necessario, il sistema del "fabbisogno normale di mercato" (UMR). 3. Ove necessario, i membri si conformano alle direttive e ai criteri vigenti in materia di aiuto alimentare approvati dall'organismo direttivo del Programma alimentare mondiale.

Testo vigente dal 24 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402~convenzione-artvii · fonte su Normattiva