Articolo XVIII Ratifica, accettazione o approvazione La presente convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascun governo firmatario, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non oltre i1 30 giugno 1995, restando tuttavia inteso che il comitato puo' concedere una o piu' proroghe del termine a ogni governo firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Testo vigente dal 24 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402~convenzione-artxviii · fonte su Normattiva