Articolo XIX Applicazione provvisoria Ogni governo firmatario puo' depositare presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione. Il firmatario che depositi tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente, conformemente alla sua legislazione, ed e' considerato provvisoriamente parte della stessa.

Testo vigente dal 24 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402~convenzione-artxix · fonte su Normattiva