Art. 12 (Convenzione)
[1]e ratifica
[2]1. La presente Convenzione e' depositata per la firma presso la Repubblica d'Austria in qualita' di Depositario, a decorrere dal 7 novembre 1991.
[3]2. La Convenzione deve essere sottoposta a ratifica o accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione o approvazione vengono depositati presso il Depositario.
[4]3. La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati abbiano espresso la propria adesione alla Convenzione in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2.
[5]4. Per ciascuna Parte firmataria che esprima successivamente la propria adesione alla Convenzione in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2, la Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione.
Testo vigente dal 8 novembre 1999
