[1]ACCORDO tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la regolamentazione dei problemi inerenti all'Accordo italo-tedesco del 26 febbraio 1941

[2]La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania

[3]ANIMATE dal desiderio di regolare definitivamente i problemi inerenti all'Accordo, stipulato tra il Governo italiano e il Governo tedesco, firmato il 26 febbraio 1941 a Roma " per la regolamentazione dell'assicurazione sociale, nei confronti delle persone di cui all'Accordo del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania " ed altri problemi connessi alla categoria delle persone citate hanno concordato le disposizioni seguenti:

[4]ARTICOLO 1.

  • 1)Laddove il presente Accordo non disponga diversamente, esso si applica alle persone considerate dall'Accordo italo-tedesco del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania (in seguito denominato Accordo del 21 ottobre 1939), nonche' ai loro superstiti, ovunque essa risiedano, sempre che alla data della firma del presente Accordo, siano cittadini italiani oppure, se cittadini stranieri abbiano esplicato nel periodo intercorrente fra il 1 settembre 1939 e la data della firma del presente Accordo un'attivita' lavorativa in Italia oppure vi abbiano dimorato per almeno dodici mesi.
  • 2)Il presente Accordo si applica anche ai cittadini italiani, che sono stati residenti nei territori citati nell'Accordo del 21 ottobre 1939 e che sono stati obbligati a prestare servizio presso enti ed organismi organizzati dalle Autorita' tedesche durante il periodo dall'8 settembre 1943 al 31 maggio 1945.
  • 3)Laddove il presente Accordo non disponga diversamente, esso si applica alle legislazioni concernenti: l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; il trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici.

Testo vigente dal 20 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;204~art1 · fonte su Normattiva