Durante il periodo di validita' del presente accordo, le navi da pesca italiane potranno pescare:
- a)negli anni 1973 e 1974 in un numero complessivo annuale di 135, cosi' ripartite: nella zona delle isole Premuda-Dugi Otok n. 35; nella zona delle isole Palagruza-Galijula n. 50; nella zona di Dubrovnik n. 38; nella zona di Bar n. 12;
- b)nell'anno 1975 in un numero complessivo di 118, cosi' ripartite: nella zona delle isole Premuda-Dugi Otok n. 31; nella zona delle isole Palagruza-Galijula n. 42; nella zona di Dubrovnik n. 35; nella zona di Bar n. 10;
- c)nell'anno 1976 in un numero complessivo di 100, cosi' ripartite: nella zona delle isole Premuda-Dugi Otok n. 28; nella zona delle isole Palagruza-Galijula n. 32; nella zona di Dubrovnik n. 32; nella zona di Bar n. 8. Nelle zone di Palagruza-Galijula, Dubrovnik e Bar, le navi da pesca italiane dovranno avere motori di potenza non inferiore ad 80 HPA ne' superiore a 350 HPA ed una stazza lorda non superiore a 100 tonn. Nella zona di Premuda-Dugi Otok le navi da pesca italiane dovranno avere motori di potenza non inferiore ad 80 HPA ne' superiore a 250 HPA ed una stazza lorda non superiore a 80 tonn. In via eccezionale nella zona di Premuda-Dugi Otok 8 navi da pesca italiane annualmente nel 1973 e 1974, 6 navi nel 1975 e 5 navi nel 1976 potranno avere motori di potenza fino a 350 HPA ed una stazza lorda fino a 90 tonn. Fermo restando il numero complessivo massimo di navi fissato ai sensi del primo comma del presente articolo per ciascun anno di applicazione del presente accordo, il Governo italiano potra', in occasione dell'invio delle autorizzazioni speciali per l'apposizione del visto ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, aumentare di non oltre 10 unita' il numero massimo di navi fissato per le zone di Palagruza-Galijula, Dubrovnik e Bar diminuendo in correlazione il numero delle navi autorizzate a pescare in una o piu' delle altre zone concesse.
Testo vigente dal 3 settembre 1974
