Ogni nave di una delle Parti contraenti, che sia costretta da tempeste o da qualsiasi sinistro a rifugiarsi in un porto dell'altra Parte, avra' la liberta' di provvedere alle riparazioni, di procurarsi tutti gli oggetti necessari e di riprendere il mare, senza pagare altri diritti che quelli che sarebbero pagati, in casi analoghi, da una nave nazionale. Se, tuttavia, il capitano di una nave mercantile si trovasse nella necessita' di disfarsi di una parte delle sue merci per far fronte alle proprie spese, sara' tenuto a conformarsi alle leggi e regolamenti della localita' dove egli abbia approdato. Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisca naufragio, si incagli, o subisca qualche avaria sulle coste dell'altra Parte, questa ultima le fornira' ogni assistenza e protezione come alle navi della sua Nazione, permettendole, in caso di necessita', di scaricare a terra le proprie merci e anche trasbordarle su altre navi, senza esigere alcun diritto, ne' imposta, ne' contributi qualsiasi, a meno che esse non siano destinate al consumo interno. La nave naufragata o incagliata e tutte le sue parti o frammenti, le sue provviste e attrezzature e tutti gli effetti e merci che saranno stati salvati, ivi compresi quelli che siano stati gettati in mare, o il prodotto della loro vendita, se sono stati venduti, cosi' come tutte le carte trovate a bordo di tale nave, saranno riconsegnate al proprietario o ai suoi delegati, se essi ne facciano richiesta, dopo il pagamento delle spese indispensabili determinate dal salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati. In mancanza del proprietario o di un suo agente sul posto, tale consegna sara' fatta nelle mani del console generale, console, vice console o agente consolare italiano o zairese, nella cui circoscrizione il naufragio o l'incaglio avra' avuto luogo. Detti consoli, proprietari o agenti non pagheranno che le spese derivanti dal salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati.
Testo vigente dal 19 novembre 1977
