[1]In considerazione della sovrapposizione delle acque territoriali dei due Stati contraenti nel golfo di Trieste, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, esclusivamente ai sensi del presente accordo e per il tempo della sua durata, di destinare per lo sfruttamento, da parte dei pescatori dei due Paesi, la zona centrale del golfo stesso, nella quale le acque territoriali dei due Paesi prevalentemente si sovrappongono. Detta zona e' delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]La rappresentazione grafica di questa zona e' precisata nelle allegate carte nautiche II-III-XI-XII che sono parte integrante del presente accordo. In caso di discordanza tra le coordinate dei punti segnati e tra loro collegati nelle carte nautiche sopraindicate fa fede il testo del presente articolo.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;404~accordo-art15 · fonte su Normattiva