Le navi da pesca italiane hanno l'obbligo, durante la navigazione nel mare territoriale jugoslavo, oppure verso la zona concessa per la pesca e durante il ritorno verso il mare libero, ovvero durante l'esercizio della pesca nella zona concessa, di tenere esposti ben visibili i segnali e le luci in base alle quali si possa stabilire che si tratta di navi da pesca. Oltre ai segnali ed alle luci previste dalle norme jugoslave intese a prevenire gli abbordi in mare, le navi di cui al precedente comma hanno anche l'obbligo di esporre i seguenti segnali e luci speciali:

  • a)di giorno: un pallone di colore nero avente 61 cm. di diametro e la bandiera del codice dei segnali "intelligenza" n. 1 in cima all'albero di mezzana o all'albero unico. La distanza tra il pallone ed il segnale di "intelligenza" non puo' essere inferiore ad 1 metro;
  • b)di notte: una luce di colore bianco al di sopra delle luci di posizione bianca e verde, in cima all'albero di mezzana o all'albero unico, visibile da ogni lato ad una distanza di almeno 2 miglia nautiche.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;404~accordo-art6 · fonte su Normattiva