1. Il vettore con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due Paesi, e per quelli in transito, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del Paese nel territorio del quale si effettua il trasporto, salvo quanto disposto dall'articolo 14 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista prevista all'articolo 28 del presente Accordo. 2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonche' dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocita', a particolari condizioni e controlli, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
Testo vigente dal 9 novembre 1999
