Lo strumento di adesione da parte della Grecia sara' depositato presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana che notifichera' tale deposito agli altri Stati firmatari della Convenzione. L'adesione della Grecia avra' effetto a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del relativo strumento se la Convenzione sia entrata in vigore in quella data; in caso contrario avra' effetto dall'entrata in vigore della Convenzione. L'adesione sara' valida nei confronti degli Stati per i quali la Convenzione sara' entrata in vigore in conformita' alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione stessa.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;405~art2 · fonte su Normattiva