[1]Il presente Protocollo sara' ratificato o approvato e gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana che notifichera' tale deposito agli altri Stati firmatari. Esso entrera' in vigore, per ciascuno Stato Contraente, il giorno del deposito del proprio strumento di ratifica o di approvazione.

[2]Il presente Protocollo, redatto in un esemplare unico, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo

[4]FATTO a Roma, il 7 settembre 1967.

[5]Pour le Gouvernement Belge: Voor de Belgische Regering: F. STANDAERT

[6]Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland: HANS HERWARTH

[7]Pour le Gouvernement Français: E. BURIN DES ROZIERS

[8]Per il Governo italiano: G. LUPIS

[9]Pour le Governement Luxembourgeois: PIERRE MAJERUS

[10]Voor de Nederlandse Regering: H. VAN VREDENBURCH

[11]Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;405~art3 · fonte su Normattiva