L'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' per la cooperazione, secondo il precedente articolo, saranno effettuati dall'Ufficio del segretario generale della difesa della Repubblica italiana e dallo Stato Maggiore della difesa nazionale della Repubblica del Cile. La cooperazione si sviluppera' nei settori e secondo le modalita' che saranno definiti in appositi annessi tecnici al presente Memorandum.

Testo vigente dal 11 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-20;405~memorandum-art2 · fonte su Normattiva