'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Gibuti. Delle consultazioni dei rappresentanti delle Parti si potranno tenere alternativamente a Roma e a Gibuti allo scopo di elaborare a concordare Programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica di Gibuti. Nei citati Programmi di cooperazione bilaterale saranno riportate le attivita', le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

Testo vigente dal 25 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;327~accordo-art2 · fonte su Normattiva