[1]Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita'
[2]I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio. Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in appresso denominato il Trattato, Vista la Convenzione di Associazione tra la Comunita Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', in appresso denominata la Convenzione, e in particola re il Titolo II relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica, Vista la decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, del 23 ottobre 1962 che fissa in 70 milioni di unita' di conto gli aiuti a favore dei paesi e territori d'oltremare associati che mantengono relazioni paiticolari con la Francia ed i Paesi Bassi, in appresso denominati paesi e territori d'oltremare e dei Dipartimenti francesi d'oltremare, Considerando che e' necessario fissare le modalita' di dotazione del Fondo Europeo di Sviluppo, nonche' i contributi degli Stati membri a tale dotazione, Considerando, altresi', che deve essere determinata la procedura di approvazione delle domande di finanziamento e le condizioni di esecuzione finanziaria di controllo dell'impiego degli aiuti, Previa consultazione della Commissione della Comunita' Economica Europea, Hanno convenuto le seguenti disposizioni:;
[3]Articolo 1.
[4]1. Gli Stati membri istituiscono un fondo chiamato "Fondo Europeo di Sviluppo". 2. Essi mettono a disposizione dell'organo di gestione del Fondo un importo di 730 milioni di unita' di conto, suddiviso come segue:
[5]Belgio......................... 69 milioni Repubblica federale di Germania........... 246,5 milioni Francia....................... 246,5 milioni Italia......................... 100 milioni Lussemburgo....................... 2 milioni Paesi Bassi....................... 66 milioni
[6]3. L'importo di 730 milioni di unita' di conto e' impiegato, fino a concorrenza di 680 milioni di unita di conto, sotto forma di aiuti non rimborsabili; la rimanenza viene impiegata sotto forma di prestiti a condizioni speciali. 4. All'importo di 730 milioni di unita' di conto si aggiungono, sino a concorrenza di 70 milioni di unita' di conto, prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo statuto; per questi prestiti sono concessi, sulle risorse del Fondo, abbuoni di interesse alle condizioni di cui all'articolo 19 della Convenzione.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
