1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione, e successivamente prima del 1 settembre di ogni anno, in Commissione stabilisce e comunica al Consiglio uno stato di previsione degli impegni da effettuare durante ciascun esercizio finanziario. 2. Alle stesse condizioni, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per ciascun esercizio. In base a tale importo e tenuto conto delle necessita' di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle anticipazioni di cui all'articolo 20 della Convenzione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste dei contributi che determinera' la loro esigibilita' e le cui modalita' di versamento, da parte degli Stati membri sono determinate dal Regolamento finanziario di cui all'articolo 18. La Commissione sottopone detto scadenzario al Consiglio che si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 11 del presente Accordo. Qualora i contributi siano insufficienti a far fronte alle effettive necessita' del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone al Consiglio, che si pronuncia entro il termine di un mese, proposte di versamenti complementari. 3. Nello stabilire ciascuno scadenzario sara' tenuto conto delle rimanenze dei contributi anteriormente versati in base alla Convenzione, che ancora appaiono, a tale data, nei conti speciali di cui al paragrafo 4, nonche' delle disponibilita' di tesoreria del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita', allegata al Trattato. 4. I fondi, sino al loro impiego, da parte della Commissione, per il finanziamento di progetti o programmi adottati alle condizioni fissate dagli articoli da 9 a 12 del presente Accordo, rimangono depositali sui conti speciali aperti da ogni Stato mambro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa secondo le modalita' fissate dal Regolamento finanziario di cui all'articolo 18 del presente Accordo. 5. I fondi, a decorrere dalla data della loro esigibilita' e per la durata del suddetto deposito, conservano il valore corrispondente alla parita' in vigore il giorno della loro esigibilita' in rapporto all'unita' di conto definita nel Protocollo n. 7 allegato alla Convenzione.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
