Nel determinare la propria politica agricola comune la Comunita' prende in considerazione gli interessi degli Stati associati per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. A tal fine hanno luogo consultazioni tra la Comunita' e gli Stati associati interessati. Il regime applicabile all'importazione nella Comunita' di tali prodotti, quando essi siano originari degli Stati associati, e' determinato, previa consultazione ml seno al Consiglio d'Associazione, dalla Comunita' stessa mano a mano che questa definisce la propria politica agricola comune.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art11 · fonte su Normattiva