Per quanto riguarda la Comunita', la presente Convenzione sara' conclusa validamente per mezzo di una decisione del Consiglio della Comunita' adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti. Essa sara' ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della Convenzione sono depositali presso il Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee, che ne informera' gli Stati firmatari.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art56 · fonte su Normattiva