Tali prestiti possono essere concessi per un periodo massimo di 40 anni e possono essere esonerati da ammortamenti per un periodo non superiore a 10 anni. Essi beneficiano di condizioni favorevoli di interessi
Testo vigente dal 16 giugno 1964
Tali prestiti possono essere concessi per un periodo massimo di 40 anni e possono essere esonerati da ammortamenti per un periodo non superiore a 10 anni. Essi beneficiano di condizioni favorevoli di interessi
Testo vigente dal 16 giugno 1964
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-5-art12 · fonte su Normattiva