1. I prestiti a condizioni speciali servono a finanziare in tutto o in parte progetti di investimento di interesse generale per l'economia dello Stato associato sul cui territorio essi sono realizzati, nella misura in cui la redditivita' finanziaria dei progetti e la capacita' di indebitamento dello Stato associato interessato permettono tale finanziamento. 2. Tali prestiti possono essere concessi per un periodo massimo di 40 anni e il loro ammortamento puo' essere differito per un periodo massimo di 10 anni. Essi beneficiano di condizioni favorevoli di interessi. 3. La Comunita' stabilisce le modalita' per la concessione dei prestiti nonche' le modalita' d'esecuzione e di recupero degli stessi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-6-art7 · fonte su Normattiva