I prestiti a condizioni speciali di cui all'articolo 16 della Convenzione servono a finanziare progetti di investimento d'interesse generale per lo Stato beneficiario nella misura in cui lo consentano la redditivita' diretta dei progetti e la capacita' di indebitamento dello Stato interessato all'atto della concessione del prestito.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
