L'esame da parte della Banca dell'ammissibilita' dei progetti e la concessione dei prestiti agli Stati associati o alle imprese di tali Stati si effettuano secondo le modalita', condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenendo conto della capacita' d'indebitamento dello Stato interessato. La Banca finanzia solo i progetti che hanno avuto il parere favorevole dello Stato o degli Stati associati interessati.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
