L'esame da parte della Banca dell'ammissibilita' dei progetti e la concessione dei prestiti agli Stati associati o alle imprese di tali Stati si effettuano secondo le modalita', condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenendo conto della capacita' d'indebitamento dello Stato interessato. La Banca finanzia solo i progetti che hanno avuto il parere favorevole dello Stato o degli Stati associati interessati.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-5-art14 · fonte su Normattiva