1. L'esame da parte della Banca dell'ammissibilita' dei progetti e la concessione di prestiti sulle proprie risorse hanno luogo secondo le modalita', condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenendo conto delle capacita' di indebitamento dello Stato interessato. 2. La durata del periodo d'ammortamento di ciascun prestito della Banca e' stabilita in base alle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto: detto periodo puo' avere una durata massima di 25 anni. 3. Il saggio di interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma del prestito. Gli abbuoni che possono essere accordati in relazione ai prestiti non possono avere l'effetto di ridurre a meno del 3% il saggio di interesse effettivamente a carico del beneficiario. Tuttavia, nel caso di prestiti concessi tramite organismi di finanziamento dello sviluppo sottoposti a controllo pubblico, il saggio minimo a carico del mutuatario intermedio non puo' essere inferiore al 2%. 4. L'importo globale degli abbuoni di interessi, attualizzato al suo valore al momento della firma del prestito, a un saggio e secondo le modalita' che la Comunita' deve fissare, e' versato direttamente alla Banca.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-6-art8 · fonte su Normattiva