1. La Commissione istruisce i progetti che potrebbero essere finanziati mediante aiuti non rimborsabili, le domande relative agli aiuti previsti all'articolo 20 della Convenzione, nonche' i progetti, programmi ed azioni di cooperazione tecnica. Essa elabora le necessarie proposte di finanziamento. 2. La Banca, conformemente alle disposizioni del suo statuto, istruisce i progetti o le domande di prestiti che potrebbero essere finanziati con le proprie risorse. 3. La Banca istruisce le domande di abbuoni d'interessi afferenti ai prestiti sulle proprie risorse, i progetti che potrebbero dar luogo ad un contributo alla formazione di capitali a rischio, nonche' i progetti riguardanti il settore industriale che potrebbero essere finanziati mediante un prestito a condizioni speciali. Per questi ultimi progetti l'istruzione e' svolta in contatto con la Commissione, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 11. La Banca elabora le proposte di concessione di abbuoni, nonche' le proposte ed i piani di finanziamento relativi a tali progetti. Le proposte ed i piani di finanziamento sono presentati dalla Commissione al Comitato previsto all'articolo 13. Alle proposte della Banca e' allegato il parere della Commissione. 4. Tuttavia, se i progetti di cui al paragrafo 3 fanno parte di un progetto integrato per il cui finanziamento potrebbero essere utilizzati vari modi d'intervento del Fondo e in particolare un aiuto non rimborsabile, la Commissione e la Banca stabiliscono in stretta cooperazione la proposta e lo schema di finanziamento, ciascuna per la parte che la riguarda. Questa proposta, corredata dello schema di finanziamento, e' presentata dalla Commissione in un fascicolo unico al Comitato previsto all'articolo 13. La Commissione e la Banca fissano in comune le modalita' dell'istruzione che precisano in particolare i problemi il cui esame spetta piu' particolarmente a ciascuna di esse. In caso di divergenza sui modi di finanziamento, la Commissione e la Banca presentano ciascuna una proposta ed un piano di finanziamento. 5. La Commissione istruisce gli altri progetti o domande che potrebbero essere finanziati mediante un prestito a condizioni speciali. Essa chiede il parere della Banca su tali progetti o domande. Se la Banca esprime un parere favorevole alla concessione di tale prestito, essa sottopone alla Commissione il proprio parere accompagnato da un piano di finanziamento. La Commissione elabora una proposta di finanziamento e la presenta al Comitato previsto all'articolo 13, corredata del parere e del piano di finanziamento della Banca. Se la Banca ritiene che il progetto non possa essere oggetto di un tale prestito, ne avvisa la Commissione che puo' mantenere questo modo di finanziamento, ovvero proporre il finanziamento mediante un aiuto non rimborsabile, oppure ritirare il progetto. 6. La Commissione istruisce le domande di anticipazioni presentate alle condizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo n. 6 e dalle corrispondenti disposizioni della decisione. Essa elabora le proposte di finanziamento per tali anticipazioni che sono esaminate secondo la procedura accelerata prevista all'articolo 16.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
