1. La Comunita' esamina immediatamente dopo la fine di ogni anno a decorrere dalla data di entrata la vigore della Convenzione se l'impiego degli aiuti per la, diversificazione e per la produzione sia stato conforme nell'anno trascorso agli scopi assegnati a tali aiuti, in conformita' delle disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo. 2. Tale esame concerne in particolare: l'analisi, per prodotto, dell'evoluzione dei corsi mondiali rispetto a quelli che sono serviti di base per la determinazione dell'aliquota di ciascuno Stato associato di cui all'articolo 26; il raffronto, per prodotto, del tonnellaggio effettivamente esportato rispetto a quello che e' servito di base per la determinazione della suddetta aliquota; l'importo degli aiuti che sono. stati concessi da altre fonti per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 23. 3. Dopo aver proceduto a detto esame e adeguato, se occorre, la quota annua successiva del programma di cui all'articolo 25, la Comunita' fissa definitivamente l'importo di detta quota. 4. Qualora al termine dell'esame, la Comunita' constati che l'aiuto per la produzione concesso allo Stato associato interessato per l'anno trascorso non e' stato impiegato integralmente, decide, previa consultazione di detto Stato, in merito all'impiego del saldo.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
