La Conunita' esamina con ciascuno Stato associato se il programma da esso presentato sia conforme ai principi stabiliti dal precedente articolo 27. Dopo tale esame e, se necessario, dopo adattamento del programma, essa ne prende atto e fissa l'importo della prima quota annua del suo intervento.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
